La qualità di imprenditore non può essere riconosciuta se l’attività svolta è un’impresa illecita, ossia contraria a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume (art. 2084 c.c.).
Un’impresa illecita può dar luogo al compimento di atti illeciti e validi e quindi può invocare tutela contro gli altrui atti di concorrenza sleale o i relativi creditori possono chiederne il fallimento.
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